Regolamento›Capo IV
Art. 103
In vigore dal 26 mag 1908
È sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbia subito la vaccinazione 10 anni innanzi.
I direttori di scuole pubbliche o private e di altri istituti che provvedono anche alla istruzione elementare, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della rivaccinazione dei fanciulli che frequentano le scuole o gl'istituti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-103