RegolamentoCapo IV

Art. 108

In vigore dal 26 mag 1908
Quando gli atti di permanente indisciplina o scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dalla scuola che sarà deliberato dal sindaco. Dove esistano scuole per deficienti, il sindaco curerà che, ove sia possibile, l'alunno allontanato vi sia accolto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-108

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Art. 108 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo