RegolamentoCapo VI

Art. 112

In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni debbono provvedere a loro spese, oltre il locale e gli stampati, il materiale didattico e i mobili indicati nell'allegato D del presente regolamento. Debbono provvedere altresì alla custodia, alla pulizia, al riscaldamento delle scuole e a quant'altro possa occorrere per il loro regolare funzionamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-112

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Art. 112 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo