Regolamento›Capo VI
Art. 112
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni debbono provvedere a loro spese, oltre il locale e gli stampati, il materiale didattico e i mobili indicati nell'allegato D del presente regolamento.
Debbono provvedere altresì alla custodia, alla pulizia, al riscaldamento delle scuole e a quant'altro possa occorrere per il loro regolare funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-112