RegolamentoCapo IV

Art. 107

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro può infliggere in proporzione della gravità delle mancanze, le pene di cui ai nn. 1, 2, 3, dell'articolo precedente. La sospensione è inflitta dal maestro quando sia di un giorno, Per le sospensioni da 2 a 5 giorni è necessaria, nei Comuni aventi la direzione, l'approvazione del direttore didattico. Il trasferimento è deliberato dal sindaco su proposta del direttore o ispettore generale o, in mancanza, del direttore didattico, e, ove manchino l'uno e l'altro, su proposta del maestro, e non potrà essere applicato se non dopo sperimentata la punizione precedente. La pena della esclusione non può essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto i 10 anni. Essa è pronunciata dal sindaco, con provvedimento motivato, su proposta del maestro della classe, sentito il parere collegiale degl'insegnanti, presieduti dal direttore, o in mancanza, dal maestro anziano. Delle pene della sospensione, del trasferimento e della esclusione si deve dare avviso per iscritto alle famiglie.
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Art. 107 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo