Art. 107
RegolamentoCapo IV

Art. 107

181 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro può infliggere in proporzione della gravità delle mancanze, le pene di cui ai nn. 1, 2, 3, dell'articolo precedente. La sospensione è inflitta dal maestro quando sia di un giorno, Per le sospensioni da 2 a 5 giorni è necessaria, nei Comuni aventi la direzione, l'approvazione del direttore didattico. Il trasferimento è deliberato dal sindaco su proposta del direttore o ispettore generale o, in mancanza, del direttore didattico, e, ove manchino l'uno e l'altro, su proposta del maestro, e non potrà essere applicato se non dopo sperimentata la punizione precedente. La pena della esclusione non può essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto i 10 anni. Essa è pronunciata dal sindaco, con provvedimento motivato, su proposta del maestro della classe, sentito il parere collegiale degl'insegnanti, presieduti dal direttore, o in mancanza, dal maestro anziano. Delle pene della sospensione, del trasferimento e della esclusione si deve dare avviso per iscritto alle famiglie.
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