RegolamentoCapo IV

Art. 106

In vigore dal 26 mag 1908
Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle mancanze si possono usare i seguenti mezzi disciplinari: 1° ammonizione; 2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata; 3° censura come sopra con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola entro un tempo determinato dal direttore o dal maestro. In caso di non presentazione, l'alunno potrà essere rinviato a casa; 4° sospensione dalla scuola da uno a cinque giorni di lezione; 5° trasferimento a classe corrispondente in altro locale scolastico della città; 6° esclusione dalla scuola per l'anno in corso. È vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-106

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