Regolamento›Capo IV
Art. 106
In vigore dal 26 mag 1908
Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle mancanze si possono usare i seguenti mezzi disciplinari:
1° ammonizione;
2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata;
3° censura come sopra con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola entro un tempo determinato dal direttore o dal maestro.
In caso di non presentazione, l'alunno potrà essere rinviato a casa;
4° sospensione dalla scuola da uno a cinque giorni di lezione;
5° trasferimento a classe corrispondente in altro locale scolastico della città;
6° esclusione dalla scuola per l'anno in corso.
È vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-106