RegolamentoCapo VI

Art. 114

In vigore dal 26 mag 1908
Un'aula non deve contenere un numero di alunni superiore al numero dei metri quadrati che misura la superficie del pavimento. Le condizioni di altezza e d'illuminazione devono corrispondere alle esigenze che pei fabbricati scolastici sono determinate dalle istruzioni Ministeriali annesse al regolamento 25 novembre 1900, n. 484. In ogni caso il numero degli alunni non dev'essere superiore al quarto dei metri cubi che l'aula misura in capacità. Nei paesi di montagna ad oltre 800 metri sul livello del mare, il numero degli alunni può essere di un terzo dei metri cubi dell'aula.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-114

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Art. 114 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo