Regolamento›Capo VI
Art. 118
In vigore dal 26 mag 1908
Le persone riconosciute affetto da malattie contagiose o trasmissibili debbono essere immediatamente allontanate dalla scuola al pari degli insegnanti, alunni ed inservienti che convivono con persone affette da malattie trasmissibili.
Il sindaco, al quale è pervenuta denunzia della malattia, prende i provvedimenti di sua competenza, e ne avverte il R. ispettore scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-118