Regolamento›Capo VI
Art. 121
In vigore dal 26 mag 1908
Se una scuola manca di alcune delle condizioni accennate negli articoli precedenti o se avvengono inconvenienti che possono danneggiare la saluto degli alunni, il R. ispettore, l'ufficiale sanitario e, in caso di urgenza, il direttore, invitano il Comune a provvedere prontamente. In caso che gli uffici fatti riescano infruttuosi, ciascun funzionario ne riferirà rispettivamente al provveditore o al medico provinciale secondo il rapporto di dipendenza gerarchica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-121