RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 124

In vigore dal 26 mag 1908
I Municipi hanno l'obbligo di notificare al provveditore, per mezzo del R. ispettore, tutte le vacanze di posti, per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-124

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Art. 124 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo