Art. 124
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 124

233 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
I Municipi hanno l'obbligo di notificare al provveditore, per mezzo del R. ispettore, tutte le vacanze di posti, per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-124