RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 127

In vigore dal 26 mag 1908
Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, finché quella causa non sia venuta a cessare, nè coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre, a norma dell' del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-127

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Art. 127 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo