Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 130
In vigore dal 26 mag 1908
L'avviso di concorso deve indicare:
1° la sede (località in cui è posta), il grado (se inferiore o superiore), la classificazione (se urbana o rurale e di quale classe); la qualità (se maschile o femminile o promiscua) della scuola e lo stipendio;
2° se il pagamento dello stipendio è fatto a rate mensili o bimestrali;
3° se allo stipendio normale fissato dalla legge o dalla tabella municipale siano aggiunti altri vantaggi e quali.
Nell'avviso di concorso saranno riportate integralmente le disposizioni degli a 134, e sarà dichiarato esplicitamente che possono partecipare al concorso medesimo le maestre quando si tratti di classi maschili superiori vacanti e il Comune intenda avvalersi della facoltà di cui all' ultimo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-130