RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 134

In vigore dal 26 mag 1908
Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredato di tutti i voluti documenti. Quando qualche documento, le copie autentiche o l'elenco che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il sindaco o il provveditore agli studi (se il concorso fu indetto dal Consiglio provinciale scolastico) ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-134

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Art. 134 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo