Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 134
In vigore dal 26 mag 1908
Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredato di tutti i voluti documenti.
Quando qualche documento, le copie autentiche o l'elenco che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il sindaco o il provveditore agli studi (se il concorso fu indetto dal Consiglio provinciale scolastico) ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-134