Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 136
In vigore dal 26 mag 1908
Nei concorsi indetti per titoli ed esame, questo consiste: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia o di storia della pedagogia moderna, che potrà essere classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano; 2° in una lezione fatta in una classe, e discussione sulla lezione stessa. Nei concorsi per le scuole femminili potrà aggiungersi una prova di lavori femminili.
Nel concorso per direttore didattico si aggiungo alle suddette una prova orale sulla legislazione scolastica per l'istruzione elementare e normale.
La votazione media fra i titoli e l'esperimento si ottiene addizionando il voto medio dei titoli con quello medio delle prove di esame, e dividendo la somma per due.
Le norme particolareggiate relative agli esami saranno contenute nel regolamento municipale di cui all' ultimo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431. In esso il Comune potrà stabilire le condizioni di ammissibilità al concorso, anche in rapporto a limiti di età, il numero di voti da assegnare pei titoli e per l'esperimento anche in rapporto al minimo per l'ammissione alla prova orale d'esame; ma non potrà in nessun caso stabilire, per alcuni dei candidati, la dispensa in tutto o in parte dalle prove d'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-136