Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 129
In vigore dal 26 mag 1908
I concorsi sono banditi una sola volta l'anno non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento.
I Comuni di cui all', comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, possono bandire il concorso senza distinzione di grado.
I termini per la esibizione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio.
I Comuni che hanno una popolazione superiore agli 80,000 abitanti e che bandiscono il concorso per titoli e per esame possono coll'assenso del R. provveditore, anticipare l'apertura del concorso e, in corrispondenza, il termine per la presentazione delle domande e dei titoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-129