Art. 129
RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 129

238 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
I concorsi sono banditi una sola volta l'anno non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento. I Comuni di cui all', comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, possono bandire il concorso senza distinzione di grado. I termini per la esibizione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio. I Comuni che hanno una popolazione superiore agli 80,000 abitanti e che bandiscono il concorso per titoli e per esame possono coll'assenso del R. provveditore, anticipare l'apertura del concorso e, in corrispondenza, il termine per la presentazione delle domande e dei titoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-129