RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 126

In vigore dal 26 mag 1908
I maestri che intendono prender parte ai concorsi a posti vacanti in altri Comuni, debbono, entro il mese di giugno, informare per iscritto il sindaco e il R. ispettore di questa loro intenzione. In caso diverso può applicarsi loro il disposto del secondo comma dell' T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, salva l'autorizzazione del Consiglio scolastico provinciale. Coloro che han fatto la dichiarazione, ottenendo una nuova nomina devono rinunziare, entro 10 giorni dalla partecipazione, all'ufficio da essi occupato, ovvero non accettare la nuova nomina. In mancanza saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio che occupano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-126

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Art. 126 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo