RegolamentoCapo VI

Art. 122

In vigore dal 26 mag 1908
I locali scolastici non possono essere adoperati ad uso diverso da quello a cui sono destinati, tranne in caso di necessità e per pochi giorni, col permesso del R. provveditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-122

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Art. 122 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo