Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 125
In vigore dal 26 mag 1908
Hanno diritto di concorrere ai posti d'insegnante, purchè abbiano i requisiti richiesti, tutti i maestri e i direttori del Regno, senza limiti di età od altre restrizioni non contemplate dalla legge.
Ai concorsi per le scuole maschili di grado inferiore sono ammesse anche le maestre.
È in facoltà dei Comuni di ammettere le maestre anche ai concorsi per le scuole superiori maschili, ma la nomina non sarà approvata se non quando concorra il giudizio favorevole del R. provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-125