Art. 103
RegolamentoCapo IV

Art. 103

177 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
È sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbia subito la vaccinazione 10 anni innanzi. I direttori di scuole pubbliche o private e di altri istituti che provvedono anche alla istruzione elementare, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della rivaccinazione dei fanciulli che frequentano le scuole o gl'istituti stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-103