RegolamentoCapo III

Art. 97

In vigore dal 26 mag 1908
In tutte le scuole si deve osservare l'orario indicato nella tabella annessa al presente regolamento (allegato C). Il Municipio, d'accordo col R. ispettore, determina in ogni stagione, secondo le esigenze locali, le modalità per l'applicazione dell'orario. In caso di dissenso deciderà il R. provveditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-97

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Art. 97 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo