Regolamento›Capo II
Art. 91
In vigore dal 26 mag 1908
In caso di assenza o d'impedimento del direttore il maestro più anziano, in ragione del servizio prestato e subordinatamente in ragione di età, del luogo o delle scuole ove il direttore ha la sua sede ufficiale assume la supplenza, quando l'assenza non si protegge utile un mese. Per le assenze di più lunga durata il Comune nomina un surrogante che potrà scegliere anche tra i popri maestri, sempre con preferenza agli abilitati alla direzione.
Il compenso al surrogante è a carico del direttore, se l'assenza è motivata da interessi particolari di lui; se è dovuta a malattia, il surrogante è pagato a spese del Comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-91