RegolamentoCapo II

Art. 89

In vigore dal 26 mag 1908
Chi è preposto alla direzione didattica comunale o intercomunale o ad una circoscrizione o ad un gruppo di scuole è il capo di esse, comprese in queste le scuole mantenute da altri enti a sgravio, totale o parziale degli obblighi del Comune e i giardini d'infanzia e gli educatori, se questi sono nei locali scolastici posti sotto la sua direzione. Nessun funzionario, all'infuori di quelli indicati dalla legge per la vigilanza sulle scuole elementari, del sindaco, dell'assessore per la pubblica istruzione, del direttore generale, degli ispettori municipali, e nessuna persona estranea può visitare, senza il permesso del direttore o (in mancanza di direzione didattica) del maestro, i locali scolastici, nè impartire ordini od istruzioni sull'andamento delle scuole e sul personale, compreso quello di custodia e di servizio, che da lui direttamente deve dipendere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-89

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Art. 89 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo