Regolamento›Capo II
Art. 87
In vigore dal 26 mag 1908
I titolari delle direzioni facoltative senza insegnamento devono essere nominati in seguito a concorso con le stesse norme prescritte per la nomina dei titolari delle direzioni obbligatorie.
L'ufficio di direttore didattico con insegnamento può essere affidato per incarico, e con adeguato compenso, a un maestro che si trovi nelle condizioni previste dall' comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e possegga i requisiti nel medesimo indicati.
L'incarico della direzione didattica facoltativa con insegnamento si conferisce per concorso tra i maestri e le maestre del Comune, salvo che uno solo fra essi non possieda il titolo per essere prescelto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-87