Regolamento›Capo II
Art. 82
In vigore dal 26 mag 1908
Agli effetti della obbligatorietà della direzione didattica si considerano come una sola classe la scuola unica e la riunione di più classi nella medesima aula sotto un solo maestro.
Agli stessi effetti non si tiene conto, durante il biennio di esperimento, delle classi tenute da sottomaestri. Si tiene invece calcolo delle scuole mantenute a sgravio degli obblighi del Comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-82