RegolamentoCapo II

Art. 78

In vigore dal 19 apr 1923
Le sessioni d'esame sono indette ogni triennio dal Ministero dell'Istruzione con speciale ordinanza, nella quale saranno stabilite le sedi delle Commissioni esaminatrici per gli esami orali, i programmi, i giorni assegnati alle prove scritte ed orali e la durata di queste prove. Fra la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e il principio degli esami devono intercedere almeno due mesi. Lo stesso tempo deve intercedere fra la pubblicazione ufficiale dell'esito dell'esame scritto e le prove orali.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 589 ha disposto (con l'art. 9, comma 2 del Regolamento) che "Il triennio di cui all'art. 78 del predetto regolamento decorrera' dalla scadenzi dell'ultimo concorso a cui si applicheranno le norme del precedente art. 8".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-78

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Art. 78 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo