Regolamento›Capo II
Art. 75
In vigore dal 26 mag 1908
La Commissione e i deputati di vigilanza:
1. Intervengono alle funzioni scolastiche e vi rappresentano l'autorità comunale, quando il sindaco, o l'assessore non siano presenti.
2. Curano, quando manchi la direzione didattica, che al riaprirsi delle scuole i locali siano forniti dei mobili, del materiale scolastico e degli altri oggetti occorrenti.
3. Eccitano i padri e le madri di famiglia a curare in tempo l'iscrizione dei fanciulli alla scuola; ne promuovono la frequenza e curano l'istituzione di patronati, di refezione, di educatori e ricreatori, di colonie alpine e marine, di mutualità scolastiche e di altre istituzioni sussidiarie alla scuola, specialmente a beneficio dei poveri.
4. Riferiscono al sindaco o al R. ispettore, seconda la rispettiva competenza, gli inconvenienti riscontrati nell'adempimento delle loro funzioni. In nessun caso però possono impartire al direttore o ai maestri ordini di qualunque genere o istruzioni in materia didattica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-75