Regolamento›Capo II
Art. 73
In vigore dal 26 mag 1908
Le Commissioni o i deputati di vigilanza sono eletti ogni biennio dai Consigli comunali non più tardi della prima quindicina di ottobre. Trascorso inutilmente questo termine, il Consiglio scolastico provinciale, sentito il R. ispettore, provvede di ufficio alla nomina delle Commissioni o dei deputati, pei soli Comuni
dove non esiste la direzione didattica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-73