Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 71
In vigore dal 26 mag 1908
Le scuole elementari maschili inferiori sono affidate a maestri o a maestre; le maschili superiori a maestri, salvo il disposto dell', comma 2°, della legge 8 luglio 1904, n. 407; le femminili e le miste a maestre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-71