Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 66
In vigore dal 26 mag 1908
Nei Comuni che hanno un numero sufficiente di maestri ciascuna classe del grado inferiore è affidata ad un insegnante.
Nei Comuni che hanno due maestri e due maestre, uno dei maestri attenderà esclusivamente alla prima classe e l'altro alla seconda e alla terza nelle stesse ore o in ore diverse, secondo che consigliano il numero degli alunni e le condizioni dei locali, salva l'opposizione del provveditore.
La stessa ripartizione si farà per le classi affidate a maestro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-66