Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 69
In vigore dal 26 mag 1908
Nelle scuole e nelle classi miste si potrà, a giudizio del provveditore agli studi tenere riuniti i fanciulli dei due sessi o far due lezioni separate, pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di tre ore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-69