Art. 69
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 69

169 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Nelle scuole e nelle classi miste si potrà, a giudizio del provveditore agli studi tenere riuniti i fanciulli dei due sessi o far due lezioni separate, pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di tre ore.
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