Regolamento›Capo II
Art. 74
In vigore dal 26 mag 1908
La Commissione di vigilanza è presieduta dal sindaco, o dall'assessore per l'istruzione, oppure da un consigliere comunale delegato dal sindaco.
Essa è composta preferibilmente di padri e madri di famiglia e di insegnanti e direttori a riposo. Vi appartiene sempre l'ufficiale sanitario comunale.
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