Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 72
In vigore dal 26 mag 1908
L'approvazione del Consiglio scolastico provinciale alle deliberazioni comunali di riordinamento delle scuole elementari a norma dall', comma 1°, della legge 8 luglio 1904, n. 407, sarà negata quando risulti che il Comune sia in tale condizione finanziaria da poterne fare a meno o quando, per speciale condizione dei luoghi, il riordinamento possa tornare di danno all'istruzione.
L'approvazione sarà concessa quando un Comune rurale e poco agiato, per effetto dell'aumentata popolazione, deve aprire nuove classi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-72