RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 67

In vigore dal 26 mag 1908
I due corsi di 5ª e 6ª possono essere affidati dal Comune a due insegnanti con orario e stipendio normali. L'istituzione dei due corsi distinti è obbligatoria quando agli insegnamenti prescritti dalla legge si aggiungano una o più materie facoltative, a meno che per queste ultime si provveda con insegnanti speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-67

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Art. 67 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo