Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 67
In vigore dal 26 mag 1908
I due corsi di 5ª e 6ª possono essere affidati dal Comune a due insegnanti con orario e stipendio normali.
L'istituzione dei due corsi distinti è obbligatoria quando agli insegnamenti prescritti dalla legge si aggiungano una o più materie facoltative, a meno che per queste ultime si provveda con insegnanti speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-67