Art. 67
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 67

167 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
I due corsi di 5ª e 6ª possono essere affidati dal Comune a due insegnanti con orario e stipendio normali. L'istituzione dei due corsi distinti è obbligatoria quando agli insegnamenti prescritti dalla legge si aggiungano una o più materie facoltative, a meno che per queste ultime si provveda con insegnanti speciali.
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