RegolamentoCapo II

Art. 80

In vigore dal 26 mag 1908
I titoli e le prove d'esame sono classificati complessivamente con cento punti, dei quali da 24 a 40 saranno assegnati ai titoli, 20 alla prova scritta, 30 alle prove orali, e 10 alla prova pratica. La prova scritta di pedagogia si fa in ciascun capoluogo di Provincia sotto la vigilanza del R. provveditore agli studi sopra il tema mandato dal Ministero ai provveditori. Dei titoli e della prova scritta di pedagogia giudica, inappellabilmente, una Commissione centrale composta di cinque membri nominati dal ministro. L'ufficio di segretario della Commissione centrale è affidato ad un funzionario del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-80

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Art. 80 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo