RegolamentoCapo II

Art. 81

In vigore dal 26 mag 1908
Le prove orali si fanno in cinque sedi diverse davanti a Commissioni composte di cinque membri, compreso il presidente che sarà sempre uno dei membri della Commissione centrale. I membri delle citate Commissioni sono nominati volta per volta dal Ministero della pubblica istruzione. Non è ammesso alle prove orali chi non abbia ottenuto almeno 6/10 in ciascuna delle due votazioni sulla prova scritta. Non può essere dichiarato eleggibile chi non abbia conseguito almeno in ciascuna prova orale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-81

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Art. 81 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo