Regolamento›Capo II
Art. 86
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni che hanno una direzione didattica generale possono nominare ispettori speciali per gl'insegnamenti facoltativi e per quelli obbligatori di ginnastica e lavori femminili. Questi ispettori speciali non hanno obbligo di essere forniti del diploma di direttore didattico, ma debbono possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento della materia cui sono preposti, per un grado superiore all'elementare. Essi dipendono direttamente dal direttore o ispettore generale delle scuole del Comune.
La loro nomina è fatta per pubblico concorso e sottoposta all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-86