Art. 94
RegolamentoCapo III

Art. 94

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In vigore dal 26 mag 1908
Nelle scuole semestrali vi debbono essere almeno sei mesi di scuola, esclusi i giorni di esame. I sei mesi di scuola possono essere continuati o ripartiti in periodi, secondochè sarà deliberato dalla Giunta municipale coll'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.
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