Regolamento›Capo II
Art. 293
In vigore dal 26 mag 1908
I sussidi per gli scopi indicati nell'articolo precedente saranno concessi a condizione che gli Istituti, per il loro ordinamento, per i titoli degli insegnanti e per il metodo, si siano uniformati alle istruzioni impartite dal Ministero e dall'autorità scolastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-293