RegolamentoCapo II

Art. 293

In vigore dal 26 mag 1908
I sussidi per gli scopi indicati nell'articolo precedente saranno concessi a condizione che gli Istituti, per il loro ordinamento, per i titoli degli insegnanti e per il metodo, si siano uniformati alle istruzioni impartite dal Ministero e dall'autorità scolastica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-293

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 293 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo