Art. 293
RegolamentoCapo II

Art. 293

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In vigore dal 26 mag 1908
I sussidi per gli scopi indicati nell'articolo precedente saranno concessi a condizione che gli Istituti, per il loro ordinamento, per i titoli degli insegnanti e per il metodo, si siano uniformati alle istruzioni impartite dal Ministero e dall'autorità scolastica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-293