Regolamento›Capo II
Art. 289
In vigore dal 26 mag 1908
Sulle somme stanziate nel bilancio a favore dell'istruzione primaria e popolare il ministro può concedere:
a) sussidi ai Comuni, agli enti morali, alle Associazioni o Comitati, ai patronati scolastici ed alle biblioteche popolari;
b) sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni e ai genitori degli insegnanti defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione.
Ai Comuni e agli enti di cui alla lettera a) non potrà concecedersi più di un sussidio all'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-289