RegolamentoCapo II

Art. 289

In vigore dal 26 mag 1908
Sulle somme stanziate nel bilancio a favore dell'istruzione primaria e popolare il ministro può concedere: a) sussidi ai Comuni, agli enti morali, alle Associazioni o Comitati, ai patronati scolastici ed alle biblioteche popolari; b) sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni e ai genitori degli insegnanti defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione. Ai Comuni e agli enti di cui alla lettera a) non potrà concecedersi più di un sussidio all'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-289

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 289 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo