Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 287
In vigore dal 26 mag 1908
In base ai prospetti approvati dai Consigli provinciali scolastici, il Ministero, riconosciuta la regolarità dei dati forniti, provvederà alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni per le citate leggi del 1886 e 1904, tenendo presenti i criteri stabiliti negli articoli precedenti, e quindi al relativo pagamento delle somme liquidate a titolo di rimborso o concorso per l'anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-287