RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 283

In vigore dal 26 mag 1908
Ai maestri delle scuole classificate urbane superiori maschili e miste di lª e 2ª classe ed alle maestre di scuole urbane superiori femminili di 1ª classe, che per l'applicazione della nuova tabella hanno un aumento inferiore alle cento lire, sempre quando all'atto dell'applicazione della legge godevano di uno stipendio non superiore al minimo legale, sarà corrisposta la differenza fino a raggiungere le L. 100 come assegno personale. Analogo assegno personale sarà corrisposto agli insegnanti delle scuole superiori maschili e miste di 1ª, 2ª e 3ª classe rurale e delle scuole femminili superiori di 2ª e 3ª classe rurale, che, all'atto dell'applicazione della legge 8 luglio 1904, si trovavano a godere uno stipendio non superiore al minimo legale e nei quali l'aumento dello stipendio, per effetto della citata legge, sia minore delle L. 125. Per la quota di assegno personale i Comuni e gl'insegnanti non sono tenuti al contributo al Monte pensioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-283

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Art. 283 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo