Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 288
In vigore dal 26 mag 1908
Nel caso che contro il Comune sia stato dai maestri interposto ricorso per mancato pagamento totale o parziale degli stipendi maturati, il Ministero, sentito l'avviso del provveditore agli studi e riconosciuto fondato il ricorso, sospenderà con decreto motivato il pagamento del concorso o del rimborso fino a che il Comune non si sia messo in regola con i pagamenti degli stipendi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-288