RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 288

In vigore dal 26 mag 1908
Nel caso che contro il Comune sia stato dai maestri interposto ricorso per mancato pagamento totale o parziale degli stipendi maturati, il Ministero, sentito l'avviso del provveditore agli studi e riconosciuto fondato il ricorso, sospenderà con decreto motivato il pagamento del concorso o del rimborso fino a che il Comune non si sia messo in regola con i pagamenti degli stipendi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-288

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Art. 288 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo