RegolamentoCapo II

Art. 291

In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni potranno ottenere sussidi per il mantenimento delle scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici destinati all'istruzione primaria ed all'educazione infantile; per l'arredamento delle scuole elementari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-291

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Art. 291 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo