Art. 291
RegolamentoCapo II

Art. 291

94 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni potranno ottenere sussidi per il mantenimento delle scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici destinati all'istruzione primaria ed all'educazione infantile; per l'arredamento delle scuole elementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-291