Regolamento›Capo II
Art. 290
In vigore dal 26 mag 1908
Pel conferimento dei sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, il ministro sentirà di regola il parere di una Commissione presieduta dal ministro stesso o dal sottosegretario di Stato e composta del direttore generale, del direttore capo divisione del servizio, di un R. provveditore agli studi e di un R. ispettore scolastico, i quali due ultimi membri durano in carica un biennio e non sono rieleggibili se non dopo un altro biennio. Un funzionario della competente divisione eserciterà le funzioni di segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-290