RegolamentoCapo II

Art. 290

In vigore dal 26 mag 1908
Pel conferimento dei sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, il ministro sentirà di regola il parere di una Commissione presieduta dal ministro stesso o dal sottosegretario di Stato e composta del direttore generale, del direttore capo divisione del servizio, di un R. provveditore agli studi e di un R. ispettore scolastico, i quali due ultimi membri durano in carica un biennio e non sono rieleggibili se non dopo un altro biennio. Un funzionario della competente divisione eserciterà le funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-290

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Art. 290 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo